Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 22 — Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie. L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art22 · fonte del testo