Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 22 — Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione
Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie. L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
