Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 32 — Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici della Amministrazione statale competente secondo la natura del bene. Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente. Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualita' sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art32 · fonte del testo