Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 17 — Danni ad altri beni - Istruttorie

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che da' il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione. In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto se e' dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente. Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo. Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, sa trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593

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La L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593, ha disposto (con l'art. 11) che gli importi indicati nell'ultimo comma del presente articolo sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo.

Testo vigente dal 10 novembre 1981

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1967 al 10 novembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593

    La L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593, ha disposto (con l'art. 11) che gli importi indicati nell'ultimo comma del presente articolo sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo.

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art17 · fonte del testo