Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 18 — Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatesi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, alla liquidazione provvede il Ministro per il tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento. Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro per il tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'art. 21. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'art. 16. Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente. Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entita' del danno e' stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593

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La L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593, ha disposto (con l'art. 11) che gli importi indicati nell'ultimo comma del presente articolo sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo.

Testo vigente dal 10 novembre 1981

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1967 al 10 novembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593

    La L. 29 settembre 1967, n. 955, come modificata dalla L. 22 ottobre 1981, n. 593, ha disposto (con l'art. 11) che gli importi indicati nell'ultimo comma del presente articolo sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo.

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art18 · fonte del testo