((Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente: se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione; se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000; se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire.)) 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1958, n. 89

3

La L. 11 febbraio 1958, n. 89 ha disposto (con l'art. 3) che le suddette rate saranno pagate come di seguito indicato: "a) la prima rata: se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una, volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso; se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene; b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro; c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b)."

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 21 marzo 1958. 67 parole tolte, 83 parole aggiunte.

tolto: Gli indennizzi o i contributi,aggiunto: Salvo i casi per i quali la presente legge tolto: non prevede un diverso sistema di pagamento, tolto: vengono corrisposti aggiunto: l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente: tolto: in unica soluzione, se l'importo aggiunto: se non supera lire tolto: un milione; in quattro semestralita', aggiunto: 1.000.000, in unica soluzione; se supera lire tolto: un milione, aggiunto: 1.000.000 e non lire tolto: due milioni; in dieci semestralita', se supera lire due milioni e non oltre lire cinque milioni; in venti semestralita', aggiunto: 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000; se supera lire tolto: cinque milioni e non lire dieci milioni; in quaranta semestralita', se supera lire dieci milioni e non lire venticinque milioni; in sessanta semestralita', se supera lire venticinque milioni aggiunto: 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 febbraio 1958, n. 89

    La L. 11 febbraio 1958, n. 89 ha disposto (con l'art. 3) che le suddette rate saranno pagate come di seguito indicato: "a) la prima rata: se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una, volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso; se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene; b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro; c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b)."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art31 · fonte del testo