Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 54 — Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati

Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso. La ricostruzione in luogo diverso puo' non essere ammessa, quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art54 · fonte del testo