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La Commissione interministeriale di cui al precedente art. 5 sara' composta di: un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente; un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente; un magistrato della Corte dei conti; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro); un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); un rappresentante del Ministero delle finanze; due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio. A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro. Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti. La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente. Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto. Il Ministero per il tesoro stabilira', con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati. La Commissione, che potra' funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Testo in vigore dal 10 aprile 1958 al 25 febbraio 1994

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