Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 20 — Commissione centrale per i danni di guerra

((E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima. La Commissione e' presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed e' composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra. La Commissione e suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati. Ciascuna sezione e' presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei vice presidenti ed e' composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione. Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanita', 1 quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente. Il Ministro per il tesoro ha facolta', in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti. Per la validita' delle adunanze di ciascuna sezione e' necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente. I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra. Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualita' di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale. Presso la Commissione centrale e' costituita una Segreteria cui e' preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra. Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attivita' consultiva per l'attuazione della presente legge.)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955

6

la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 65 parole tolte, 481 parole aggiunte.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi tolto: previsti dall'ultimo comma dell'art. 16 e negli altri aggiunto: nei casi previsti dalla presente leggetolto: . Tale Commissione, aggiunto: e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima. La Commissione e' presieduta da un tolto: consigliere aggiunto: magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, aggiunto: ed e' composta da tolto: quattro funzionari del. Ministero del tesoro aggiunto: cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra. La Commissione e suddivisa in cinque sezioni, di cui tolto: uno appartenente alla aggiunto: una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati. Ciascuna sezione e' presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei vice presidenti ed e' composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da tolto: due funzionari della direzione generale del Catasto aggiunto: un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da tolto: tre aggiunto: due rappresentanti dei danneggiati di guerraaggiunto: ; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione. Fanno parteaggiunto: , inoltre, della Commissione un rappresentante aggiunto: della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, aggiunto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della tolto: marina mercantile aggiunto: pubblica istruzione, dei trasportitolto: , dell'industria e commercio, i aggiunto: e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanita', 1 quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si tolto: trattano ricorsi che rientrano aggiunto: trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive tolto: amministrazioni aggiunto: Amministrazioni. Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente. aggiunto: Il Ministro per il tesoro ha facolta', in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti. Per la validita' delle adunanze aggiunto: di ciascuna sezione e' necessario l'intervento tolto: della meta' piu' uno dei componenti la Commissione aggiunto: di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto tolto: del presidente aggiunto: di chi esercita le funzioni di presidente. I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra. Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualita' di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale. Presso la Commissione centrale e' costituita una Segreteria cui e' preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario aggiunto: di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della aggiunto: stessa Direzione generale dei danni di guerra. tolto: La Commissione e' nominata con decreto del aggiunto: Il Ministro per il tesorotolto: , il quale puo' suddividere la Commissione stessa in sezioni aggiunto: stabilisce, con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attivita' consultiva per l'attuazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955

    la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art20 · fonte del testo