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[1]Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennita', emettera' parere circa l'opportunita' di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.

[2]Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, partecipera' con voto deliberativo un funzionario della Direzione generale del Tesoro, designato dal Ministro per le finanze;

Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art1 · fonte del testo