Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le indennita' di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, dovranno essere totalmente imputate ad estinzione del mutuo.
tolto: Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tali imputazioni, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi.
tolto: E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della normale scadenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009 N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art3 · fonte del testo