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La concessione degli anzidetti mutui, con fondi erariali, al tasso di interesse dell'1,50 per cento, e' disposta dal Ministero delle finanze. Essi avranno la durata massima di anni dieci e verranno estinti in cinque eguali annualita' negli ultimi cinque anni del decennio.

Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art2 · fonte del testo