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[1]Le indennita' di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, dovranno essere totalmente imputate ad estinzione del mutuo.

[2]Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tali imputazioni, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi.

[3]E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della normale scadenza.

Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art3 · fonte del testo