Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
In deroga all'art. 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesta la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano gia' ottenuta la concessione senza avere ancora iniziato le opere, e' data facolta' di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 giugno 1951 al 16 dicembre 2010
