Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art19 · fonte del testo