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Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, e' soppressa. Il provento annuale dei diritti di segreteria e' ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 2 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art30 · fonte su Normattiva