Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1983 al 19 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, e' soppressa. Il provento annuale dei diritti di segreteria e' ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. 5 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 dicembre 1981, n. 786

5

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 ha disposto (con l'art. 25) che "le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%"; inoltre ha disposto che "le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982".

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55

7

Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ha disposto (con l'art. 27) che "le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento".

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 19 agosto 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art30 · fonte su Normattiva