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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano: agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro o fuori organico che continueranno a far parte delle categorie tesse ai sensi delle disposizioni contenute nel terzo comma del citato articolo 104 della legge sullo stato degli ufficiali;
[2]agli ufficiali che, nell'anno 1940, saranno immessi, a domanda, nelle categorie fuori quadro o fuori organico ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 103 della legge sullo stato degli ufficiali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
