Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'indennita' supplementare e' corrisposta agli ufficiali del Regio esercito inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali» o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».

tolto: L'indennita' supplementare e' corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

tolto: Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.

tolto: Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione.

tolto: Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali di Armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' pagata al compimento del 76° anno di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art6 · fonte del testo