Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attivita' della «Cassa ufficiali», sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennita', impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio di amministrazione.
tolto: Possono altresi' essere impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio d'amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art5 · fonte del testo