Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.
tolto: L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della guerra, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.
tolto: L'importo delle ritenute per contributi d'iscrizione dei cappellani militari di cui al precedente art. 3 e' corrisposto mensilmente alla Cassa ufficiali del Regio esercito a cura delle Ragionerie centrali dei Ministeri alle cui dipendenze detto personale ecclesiastico presta servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art4 · fonte del testo