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A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e' concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

Testo in vigore dal 8 novembre 1969 al 28 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1969-10-18;751~art1 · fonte su Normattiva