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In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 14 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;322~art1 · fonte del testo