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In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1949, n. 950
1La L. 23 dicembre 1949, n. 950 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1950 al 1 febbraio 1951
