E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Testo vigente dal 6 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;472~art1 · fonte del testo