Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, e' concesso un aumento provvisorio di: L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti; L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita'. Il predetto aumento provvisorio e' concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Testo vigente dal 29 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1186~art1 · fonte del testo