Le province, i commi, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facolta' di contenere la concessione in misura Inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

Testo vigente dal 29 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1186~art3 · fonte del testo