Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento. Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953.

Testo vigente dal 12 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art24 · fonte del testo