Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;84~art2 · fonte del testo