Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-1956. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 marzo 1956
