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E' autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca", per provvedere alle attivita' previste dall'art. 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757. La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Testo in vigore dal 27 maggio 1955 al 5 gennaio 1961
