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E' autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca", per provvedere alle attivita' previste dall'art. 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757. La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 novembre 1960, n. 1518
1L. 25 novembre 1960, n. 1518 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni."
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
