Alla spesa di cui al precedente articolo verra' fatto fronte per l'esercizio 1953-54 con una riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;359~art2 · fonte del testo