Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1972 e 1973, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 giugno 1973
