Le costruzioni di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.

Testo vigente dal 16 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;627~art2 · fonte del testo