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Con effetto dal 1 ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita un'indennita' mensile, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.

Testo in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art1 · fonte del testo