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Con effetto dalla data di cui all'articolo 1 al magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita una Indennita' mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  • a)Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte del conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;
  • b)Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;
  • c)Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;
  • d)Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;
  • e)Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;
  • f)Sostituti procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;
  • g)Sostituti procuratori e Giudici Istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;
  • h)Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 20.000;
  • i)Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello stato lire 15.000.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;21~art2 · fonte del testo