L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1963. Sulle predette pensioni o assegni l'indennita' spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza, della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;29~art2 · fonte su Normattiva