Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante. L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;29~art3 · fonte su Normattiva