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Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sara' provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso. Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato. Il corrispettivo di costruzione verra' determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verra' pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui ad successivo art. 6, o in annualita' posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualita' determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1960 al 11 luglio 1971
