Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalita' della presente legge, esercita, la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprieta' dei Comuni o delle Province, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art18 · fonte del testo