Art. 15
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[1]Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:
[2]lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.
[3]Non sono consentiti piu' di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
