Art. 23
[1]In prossimita' degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:
[2]n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;
[3]n. 1 lavandino in piu' per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;
[4]n. 1 lavandino in piu' per ogni sei conviventi da 83 in poi.
[5]Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.
[6]Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a cio' appositamente destinati.
[7]I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di Stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non e' obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
