Art. 23
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[1]In prossimita' degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:
[2]n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;
[3]n. 1 lavandino in piu' per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;
[4]n. 1 lavandino in piu' per ogni sei conviventi da 83 in poi.
[5]Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.
[6]Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a cio' appositamente destinati.
[7]I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di Stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non e' obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
