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[1]Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e fornite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.

[2]Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:

[3]n. 1 latrina per ogni sei persone di equipaggio fino a 24; n. 1 latrina per ogni dodici persone di equipaggio in piu' delle 24 o fino a 96;

[4]n. 1 latrina per ogni ventiquattro persone di equipaggio oltre le 96.

[5]Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.

[6]Sulle navi superiori a 1600 tonnellate s.l. spetta agli ufficiali di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista.

[7]Quando le persone di bassa forza siano piu' di 24 si installera' una latrina separata per i sottufficiali.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art27 · fonte del testo