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[1]Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

[2]Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art3 · fonte del testo