Art. 68
[1]I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.
[2]Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.
[3]La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.
[4]Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.
[5]I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
