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[1]I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

[2]Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

[3]Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art30 · fonte del testo