Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovra' altresi' esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
