Art. 35
Per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della cucina. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
