Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1999 al 24 ottobre 2013. Leggi il testo vigente →
Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovra' altresi' esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo in vigore dal 24 agosto 1999 al 24 ottobre 2013
