Art. 38
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[1]Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.
[2]A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.
[3]Deve altresi' essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
